- Giovedì 5 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso la sala ‘Mechelli’ in via della Pisana 1301, presentazione della proposta di legge per i piccoli comuni, di cui è primo firmatario Guido Milana (Margherita), Vice-Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.1
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
"Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali, per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale, per il miglioramento della qualità della vita dei residenti nei piccoli comuni", d'iniziativa dei consiglieri: Guido Milana, Anna Maria Massimi, Mario Perilli, Giuseppe Parroncini, Mario Di Carlo, Daniele Fichera, Ivano Peduzzi, Wanda Ciaraldi, Giuseppe Celli, Enrico Fontana, Giovanni L. Colagrossi Alessio D’Amato, Donato Robilotta, Maria Antonietta Grosso, Antonietta Brancati, Roberto Alagna, Paola Brianti, Luigi Canali, Giovanni Carapella, Franco Dalia, Enzo Foschi, Simone Gargano, Luisa Laurelli, Carlo Lucherini, Claudio Moscardelli, Anna Evelina, Pizzo Umberto, Ponzo Antonio Zanon.
RELAZIONE
La Regione Lazio registra una distribuzione socio-demografica della popolazione residente, fortemente disomogenea conseguente ad una elevata mobilità residenziale multidirezionale, che ha prodotto come conseguenza un impoverimento e spopolamento di vaste aree del territorio regionale.
Nel passato sono intervenute alcune sporadiche iniziative a tutela delle realtà locali di minori dimensioni ma il complesso delle norme approvate e delle risorse economiche a disposizione non può ritenersi soddisfacente ad assicurare un'adeguata garanzia per i comuni di piccole dimensioni.
La consapevolezza, ormai maturata nella Regione Lazio, delle peculiarità che caratterizzano tali realtà e la necessità di assicurare ad esse una specifica tutela, orientano i contenuti della presente proposta di legge, che si prefigge lo scopo di investire nei piccoli centri urbani, costruendo un'adeguata rete di servizi territoriali che, per qualità ed efficienza, siano pari a quelli dei comuni maggiori. Si tratta, da un lato, di garantire alle persone residenti nei piccoli centri urbani una migliore qualità della vita, attraverso una serie di servizi essenziali quali, ad esempio, la scuola, i servizi socio-sanitari, i trasporti, i servizi postali, le telecomunicazioni, dall'altro, di affiancare misure di agevolazione al consolidamento e rilancio di attività economiche locali, che possono costituire un potente fattore di sviluppo territoriale.
E' questa la strada per non disperdere ulteriormente quel patrimonio, unico al mondo, di conoscenze, cultura, abilità manifatturiera e di tradizioni locali, da sempre fonte di ricchezza per la nostra Regione.
L'Articolo 1 descrive le finalità che si intendono perseguire e definisce "piccoli comuni" a livello generale quelli con popolazione residente inferiore o pari ai mille abitanti, riconoscendo, in particolari condizioni, la possibilità di estendere i vantaggi previsti dalla presente legge anche ai comuni sino a 2000 abitanti.
L'Articolo 2 precisa le attività ed i servizi che vanno assicurati alle comunità locali, nonché il fattivo ruolo della Regione nella delocalizzazione urbana di alcune iniziative culturali, imprenditoriali, ecc.
L'Articolo 3 richiama l'attuazione del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, per la parte relativa alla promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e ne prevede il relativo finanziamento regionale; si istituisce infine un premio annuale da riservare ai progetti più innovativi e originali, predisposti e realizzati dai piccoli comuni.
L'Articolo 4 individua le agevolazioni economiche e fiscali di cui deve farsi carico la Regione al fine di rilanciare gli investimenti nei piccoli comuni.
L'Articolo 5 prevede un forte sostegno della Regione alle attività agricole ed in particolare verso i giovani residenti ed alle cooperative agricole, che vogliano acquistare terreni ed attrezzature.
L'Articolo 6 individua gli incentivi a favore dei singoli o associati, che conducono aziende agricole nei piccoli comuni ed intendono impegnarsi in pluriattività.
L'Articolo 7 prevede misure a favore delle attività commerciali e di distribuzione.
Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono misure a sostegno delle attività ricettive-ristorative, incentivi contro lo spopolamento ed all'attività scolastica e formativa.
Con l'Articolo 11 si prevede il recupero di manufatti inutilizzati di proprietà delle ferrovie dello stato, al fine di farne presidi di protezione civile oppure sedi di promozione di prodotti tipici locali.
L'Articolo 12 contempla l'opportunità di stipulare apposite convenzioni per garantire l'erogazione di una serie di servizi postali, tramite gli esercizi commerciali presenti in loco.
L'Articolo 13 sollecita un ruolo diretto degli Enti locali della Regione, finalizzato a determinare le condizioni affinché sia garantito il servizio di erogazione del carburante.
L’Articolo 14 rende prioritario l’intervento sui piccoli comuni nei piani regionali di settore per lo sviluppo dei nuovi canali di comunicazione; dell’e-government e dell’e-democracy.
L’Articolo 15 prevede il sostegno alle iniziative editoriali dedicate alle realtà storiche, artistiche, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni oltre all’intervento per garantire adeguati spazi nella programmazione regionale radio televisiva pubblica.
L'Articolo 16 disciplina la predisposizione, da parte della giunta Regionale, di un documento programmatico triennale e di un piano operativo annuale, che definiscano la strategia, le priorità e le modalità di erogazione dei contributi.
L'Articolo 17 concerne la norma finanziaria.
La legge
Art. 1 (Finalità e definizioni) 1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di favorirne la competitività, di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e storico-culturale custodito in tali comuni, di assicurare ai cittadini ivi residenti un sistema di servizi territoriali in grado di rispondere a principi di equità, anche al fine di ridurre il rischio geologico nelle aree in cui è insediata parte di tali comuni.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della regione. La Regione, nel legiferare relativamente a materie di propria competenza, terrà conto delle peculiari realtà dei piccoli comuni.
3. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono tutti i comuni con popolazione residente inferiore o pari ai mille abitanti individuati dalla Giunta sulla base dell’ultima rilevazione demografica ufficiale.
4. La presente legge si applica anche ai comuni aventi una popolazione superiore ai mille e fino ai 2000 abitanti, individuati dalla Giunta in base a parametri ed indicatori di marginalità socioeconomica e infrastrutturale. 5. L’individuazione dei piccoli comuni è aggiornata con cadenza quinquennale al fine di rilevare eventuali trasformazioni intervenute.
Art. 2 (Attività e servizi) 1. Per le finalità di sviluppo sostenibile e per garantire un equilibrato governo del territorio, la regione, le province e le comunità montane, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'art.
1, l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti ed ai servizi postali.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la regione, le province e le comunità montane promuovono la sperimentazione e l'adozione di modalità innovative di erogazione e gestione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, finalizzate ad innalzare la qualità della vita dei residenti, a valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale ed a combattere il dissesto idrogeologico del territorio regionale.
3. La Regione emana direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, sedi universitarie, musei, infrastrutture culturali, ricreative e operative, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari.
4. La Regione prevede, nel piano sanitario regionale, deroghe per il mantenimento di presidi sanitari nei piccoli comuni laddove non sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 3 (Esercizio associato di funzioni e gestione associate ai servizi pubblici) 1. La Regione, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L.vo 267 del 18.8.2000, promuove l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali con particolare riguardo: a) all'organizzazione del trasporto locale e scolastico; b) all'organizzazione di servizi sociali capaci di corrispondere ai bisogni delle popolazioni locali con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni di cui all'art. 1; c) alla realizzazione d'interventi di protezione, tutela e valorizzazione ambientale, anche mediante opere; di manutenzione delle superfici boschive e di sistemazione idrica agraria.
2. Al fine di cui al c. 1 del presente articolo la Regione, nell'ambito della disciplina di cui al c. 4 dell'art 33 c. 2 D.L.vo 267 del 18.8.2000, prevede una percentuale di finanziamento pari al 40 per cento dei costi sostenuti per almeno tre anni.
3. E' istituito, con deliberazione della Giunta Regionale approvata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un premio annuale, riservato ai comuni i cui all'art. 1, per i migliori 20 progetti riguardanti l'innovazione e l'originalità nell'organizzazione dei servizi di cui alla lettera a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, nonché l'innovazione amministrativa, il premio è di 20.000 euro per ciascuno dei progetti.
Art. 4 (Agevolazioni economiche e fiscali) 1. Per i soggetti con sede operativa in uno dei comuni di cui all'articolo 1 ed esercitanti abitualmente una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, la Regione può prevedere riduzioni delle aliquote delle imposte regionali su di essi gravanti.
2. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono usufruire, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee, di un contributo regionale pari al dieci per cento degli investimenti realizzati.
3. La Regione Lazio può stipulare convenzioni con la Cassa Depositi e Prestiti affinché i comuni di cui all’articolo 1 possano accedere a mutui a tasso agevolato per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e per la promozione turistica.
4. La Regione finanzia, con un contributo pari al sessanta per cento, la quota di cofinanziamento spettante ai Comuni di cui all'articolo 1, per l'attivazione dei Fondi comunitari.
5. La Regione finanzia la partecipazione dei dipendenti dei Comuni, di cui all'articolo 1, alle attività formative finalizzate a migliorare la capacità di progettazione per accedere ai finanziamenti europei.
Art. 5 (Incentivi alle pluriattività) 1.. Nei piccoli comuni è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività anche in convenzione con soggetti pubblici o privati
2. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.000,00 Euro annui.
3. Qualora le attività di cui al comma 2 ricadano all'interno di una area protetta, inserita nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente, aggiornato ai sensi della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001, o in uno dei siti d'interesse comunitario o in una delle zone di protezione speciale, l'importo di cui al medesimo comma 1 è di 50.000,00 euro annui.
4. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo - forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei piccoli comuni e, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 250.000,00 euro annui.
Art. 6 (Interventi per il sostegno alle attività agricole) 1. La Regione, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevola con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni e di attrezzature, proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché delle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il quaranta per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, la Regione concede mutui a tasso agevolato, a qualunque degli eredi che, per almeno dieci anni, voglia mantenere intatto l'intero patrimonio, altrimenti destinato a divisione ereditaria.
Art. 7 (Sostegno delle attività commerciali e di distribuzione) 1. Al fine di sostenere e incentivare le attività di vendita al dettaglio, con fatturato annuo inferiore a 50.000,00 euro, operanti nei piccoli comuni, la Regione prevede l'esenzione di tali attività da tributi regionali.
2. Per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i piccoli comuni stabiliscono particolari agevolazioni, fino alla totale esenzione per i tributi di loro competenza.
3. I piccoli comuni possono autorizzare l’apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 8 (Sostegno alle attività ricettive e ristorative) 1. La Regione, al fine di promuovere e rilanciare i flussi turistici verso i piccoli comuni, dispone incentivi finanziari a favore dei: a. proprietari di strutture ricettive e di ristorazione che intendano restaurare, ammodernare, ampliare gli edifici della loro attività; b. nuovi imprenditori che intendano avviare attività ricettive e di ristorazione anche in locali in affitto o in comodato d'uso.
2. Gli incentivi, di cui al comma 1, sono attribuiti come corrispettivo d'importo equivalente alla detrazione fiscale pari al cinquanta per cento delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 50.000,00 Euro.
Art. 9 (Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni) 1 Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Regione dispone incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune con popolazione superiore a duemila abitanti ad un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio. Gli incentivi ed i premi per l'insediamento sono attribuiti a titolo di rimborso:
a) per il trasferimento e l'insediamento nella misura del cinquanta per cento delle spese documentate sostenute;
b) per il recupero manufatti, edifici, case rurali a scopo abitativo per il proprio nucleo familiare, nella misura del trentotto per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di 100.000,00 euro. 2. I benefici di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi anche ai residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo o avviare una attività economica.
Art. 10 (Incentivi all'attività scolastica e formativa) 1. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, assicura la copertura di almeno il 50 per cento delle spese agli enti, quali province, comuni, comunità montane ed enti parco, che nelle frazioni, nei centri minori e nelle località isolate situate nel territorio dei piccoli comuni:
a) mantengano in attività gli istituti scolastici che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; b) attivino forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazioni dei diversi livelli di insegnamento e di attività extrascolastiche.
2. Per le famiglie residenti nei piccoli comuni che devono sostenere spese scolastiche per i propri figli quali spese di trasporto, acquisto dei libri di testo e pagamento delle tasse scolastiche, la Regione provvede, tramite i comuni, a rimborsare totalmente le spese effettivamente sostenute fino all'importo massimo di 600,00 euro.
Art. 11 (Recupero di edifici in disuso) 1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, di intesa con la Sviluppo Italia s.p.a. e con la Ferrovie dello Stato s.p.a., possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali o per attività socio assistenziali.
2. Analoghe intese possono essere stipulate per le case cantoniere inutilizzate di proprietà delle Province e dell'ANAS.
Art. 12 (Servizi postali) 1. Nei piccoli comuni dove vi sono difficoltà per il mantenimento degli uffici postali l'amministrazione comunale con il sostegno della Regione può stipulare apposite convenzioni, di intesa con le associazioni di categoria e con Poste italiane s.p.a., affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, dei vaglia postali nonché le altre prestazioni tra cui l'erogazione delle pensioni, possano essere assicurati dagli esercizi commerciali presenti in loco.
Art. 13 (Servizi di rifornimento di carburante) 1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, d'intesa con gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti destinati alla soppressione per insostenibilità dei costi di gestione, determinano le condizioni per assicurare nei piccoli comuni la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale, preso atto, altresì, delle condizioni logistiche disagiate dei comuni stessi.
Art. 14 (Riduzione del divario tecnologico e sviluppo dei servizi via banda larga) 1. Al fine di ridurre il divario tecnologico presente nei piccoli comuni e garantire l’accesso dei residenti ai moderni canali di comunicazione, la Regione, nei piani e nelle misure di settore, sostiene prioritariamente le iniziative delle amministrazioni comunali di cui all’art.1 volte alla diffusione dei servizi via banda larga ed all’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e nuovi modelli organizzativi per lo sviluppo dell’e-government e dell’e-democracy.
Art. 15 (Promozione delle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche)
1. La Regione sostiene mediante bandi e concorsi le iniziative editoriali dedicate alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni ed opera, attraverso le strutture e gli organismi preposti, affinchè sia garantito spazio a tali realtà nella programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo che riguarda direttamente o indirettamente la realtà regionale.
Art. 16 (Documento programmatico triennale) 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora un documento programmatico di durata triennale che definisce, in armonia con la programmazione regionale, la strategia di sostegno e di sviluppo dei piccoli comuni, le risorse finanziarie disponibili, le modalità per la presentazione delle domande di contributo, i criteri e le priorità per la concessione degli stessi.
2. Sulla base del programma triennale e delle domande pervenute la Giunta approva annualmente il piano con il quale sono concessi i contributi finanziari ai comuni, relativamente alle diverse tipologie di finanziamento previste.
3. Il documento di programmazione, nonché i piani annuali di attuazione, prima di essere approvati dalla Giunta, sono trasmessi alla commissione consiliare permanente competente, e alla conferenza permanente regione-autonomie locali, che esprimono un parere entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento.
Art. 17 (Copertura finanziaria) 1. La copertura degli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge, è garantita attribuendo criteri di priorità a favore dei piccoli comuni nell’applicazione in tutte le leggi regionali di finanziamento in vigore.